D.P.R. 602/1973
Art. 59 — Obbligo delle informazioni L'esattore e' tenuto ad informare, entro cinque giorni dal pignoramento, chiunque …
Art. 59. Obbligo delle informazioni L'esattore e' tenuto ad informare, entro cinque giorni dal pignoramento, chiunque ne abbia fatto richiesta, accompagnata dal versamento annuale anticipato di duemila lire, dei procedimenti esecutivi promossi nell'anno a carico di un determinato contribuente.
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