D.P.R. 602/1973
Art. 15 — Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi Le imposte corrispondenti agli imponibili accerta…
Art. 15. Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'ufficio. Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli: a) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza della meta' dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa; b) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza dei due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa; c) dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte d'appello, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato.
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- L. 130/08 — Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. (22G00141)autoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'introduzione di un comma dopo il secondo all'art. 15.
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