D.P.R. 600/1973
Art. 57 — Sanzioni accessorie La condanna alla reclusione importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste…
Art. 57. Sanzioni accessorie La condanna alla reclusione importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste dagli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacita' prevista dall'art. 2641 del codice civile nonche' la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma dell'art. 140 del codice penale. La condanna all'arresto o al pagamento di una multa per somma superiore a un milione di lire importa: 1) la cancellazione dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni per un periodo di due anni; 2) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno; 3) la decadenza da incarichi conferiti dall'autorita' giudiziaria e da uffici onorari e l'esclusione fino a cinque anni da tali incarichi o uffici; 4) l'incompatibilita' con l'ufficio di componente delle commissioni tributarie; 5) la decadenza dall'agevolazione di non prestare cauzione; 6) la decadenza da agevolazioni concesse dall'amministrazione in relazione alla tenuta della contabilita' e ad altri obblighi formali; 7) la decadenza dagli uffici di componente di organi di amministrazione e di controllo delle persone giuridiche e l'esclusione fino a cinque anni dagli uffici stessi; 8) l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, degli agenti di cambio e dei commissionari di borsa. L'applicazione della sola pena pecuniaria per ammontare superiore a lire dieci milioni importa: 1) la sospensione dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni per un anno; 2) l'incompatibilita' con l'ufficio di componente delle commissioni tributarie; 3) la decadenza dall'ufficio di componente di organi di amministrazione e di controllo delle persone giuridiche e l'esclusione per un anno dall'ufficio stesso. L'applicazione della pena pecuniaria stabilita nello art. 50 importa la decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato e di altri enti pubblici previsti a titolo di incentivazione per l'esecuzione delle opere che hanno determinato le variazioni in aumento non denunciate.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 471/12 — Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di iautoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 57.
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