D.P.R. 600/1973
Art. 52 — Violazioni degli obblighi delle aziende di credito Se i certificati e gli altri documenti previsti dagli arti…
Art. 52. Violazioni degli obblighi delle aziende di credito Se i certificati e gli altri documenti previsti dagli articoli 34 e 35 non rispondono al vero o sono incompleti, si applicano la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione a carico di coloro che li hanno sottoscritti. La pena a carico dell'azienda o istituto si applica anche nel caso di rilascio dei certificati e documenti oltre i termini di cui agli articoli stessi. In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente, puo' essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda o istituto; in caso di eccezionale gravita' puo' essere revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito ai sensi delle leggi in vigore. Nel caso in cui le infrazioni previste nel primo comma si riferiscono a richieste rivolte dagli uffici delle imposte all'amministrazione postale, si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione a carico delle persone responsabili secondo l'ordinamento della amministrazione stessa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 471/12 — Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di iautoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'art. 52.
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