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D.P.R. 600/1973

Art. 13 — Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di…

ELI /it/dpr/1973/09/29/600/art/13parte di D.P.R. 600/1973
Art. 13. Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo: a) le societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) le societa' in nome collettivo, le societa' in accomandita semplice e le societa' ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente. Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20: e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c); f) le societa' o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'art. 5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera; g) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali. I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.

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