Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 156/1973Art. 83
D.P.R. 156/1973

Art. 83 — Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate E' vietato d'includere nelle corris…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/83parte di D.P.R. 156/1973
Art. 83. Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate E' vietato d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore. Le corrispondenze ed i pacchi, riconosciuti, per segni esterni, in contravvenzione a tale divieto, sono sottoposti d'ufficio, a carico del destinatario, al doppio della tassa di raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattasi di corrispondenze ordinarie, od al doppio della tassa minima di assicurazione se trattasi di corrispondenze raccomandate e di pacchi. I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi, faranno constatare l'inesistenza di valori. Per le corrispondenze ed i pacchi spediti in contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio, non compete nessuna indennita' nei casi di smarrimento, avaria o manomissione.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 156/1973 · fonte Normattiva ↗

← Art. 82 Art. 84 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.