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D.P.R. 156/1973

Art. 81 — Divieto di spedizione di oggetti postali - Sanzioni E' proibito spedire oggetti che possano cagionare danno o…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/81parte di D.P.R. 156/1973
Art. 81. Divieto di spedizione di oggetti postali - Sanzioni E' proibito spedire oggetti che possano cagionare danno o costituire pericolo per le persone e per le cose o che possano imbrattare o deteriorare altri invii postali, e quelli la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico, al buon costume. Il mittente e' punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 80.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.

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