D.P.R. 156/1973
Art. 8 — Tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni internazionali Le tariffe per i servizi p…
Art. 8. Tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni internazionali Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate. Con uguale provvedimento sono stabilite le tariffe per i servizi internazionali di telecomunicazioni per la quota-parte terminale o di transito.
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