D.P.R. 156/1973
Art. 77 — Precedenza del trasporto degli effetti postali su vetture di servizi pubblici automobilistici Il trasporto de…
Art. 77. Precedenza del trasporto degli effetti postali su vetture di servizi pubblici automobilistici Il trasporto degli effetti postali ha la precedenza sul trasporto dei pacchi agricoli e delle merci con facolta' all'Amministrazione di fruire anche dell'eccedenza di disponibilita' di portata e di spazio degli automezzi risultante dopo il carico del bagaglio privato strettamente indispensabile. In ogni caso i dispacci di corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.
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