D.P.R. 156/1973
Art. 73 — Sanzioni contro gli obbligati al trasporto degli effetti postali Gli obbligati al trasporto degli effetti pos…
Art. 73. Sanzioni contro gli obbligati al trasporto degli effetti postali Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, i quali si rifiutino di accettarli, trasportarli o consegnarli o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti con l'ammenda estensibile a lire 120.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.
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