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D.P.R. 156/1973

Art. 73 — Sanzioni contro gli obbligati al trasporto degli effetti postali Gli obbligati al trasporto degli effetti pos…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/73parte di D.P.R. 156/1973
Art. 73. Sanzioni contro gli obbligati al trasporto degli effetti postali Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, i quali si rifiutino di accettarli, trasportarli o consegnarli o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti con l'ammenda estensibile a lire 120.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.

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