D.P.R. 156/1973
Art. 50 — Contrassegno ufficiale Le corrispondenze ufficiali scambiate fra gli uffici statali, le cui spese siano a tot…
Art. 50. Contrassegno ufficiale Le corrispondenze ufficiali scambiate fra gli uffici statali, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, hanno corso mediante il pagamento della tassa secondo i criteri e le modalita' sanciti nell'art. 18 del presente decreto, purche' portino un contrassegno che ne indichi la provenienza.
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