D.P.R. 156/1973
Art. 399 — Sanzioni Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente art
Art. 399. Sanzioni Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente art. 398 e' punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 200.000. Qualora il contravventore appartenga alla categoria costruttori od importatori di apparati od impianti elettrici o radioelettrici, si applica l'ammenda da lire 20.000 a lire 400.000. Per le contravvenzioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni del precedente art. 13.
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