Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 156/1973Art. 387
D.P.R. 156/1973

Art. 387 — Licenza di esercizio Ogni stazione radiotelefonica o radiotelegrafica, installata a bordo di aeromobili civil…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/387parte di D.P.R. 156/1973
Art. 387. Licenza di esercizio Ogni stazione radiotelefonica o radiotelegrafica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilita'.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 156/1973 · fonte Normattiva ↗

← Art. 386 Art. 388 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.