D.P.R. 156/1973
Art. 381 — Composizione della commissione La commissione di cui all'articolo precedente e' nominata con decreto del Mini…
Art. 381. Composizione della commissione La commissione di cui all'articolo precedente e' nominata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello della marina mercantile, ed e' composta da: a) il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che assume le funzioni di presidente; b) due funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con qualifica non inferiore a direttore di sezione; c) due funzionari del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di sezione; d) un rappresentante per ogni Societa' concessionaria dei servizi radioelettrici di bordo; e) tre rappresentanti delle organizzazioni degli armatori della pesca, designati dalle organizzazioni stesse. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. I membri durano in carica due anni e possono essere confermati. Per la validita' delle adunanze della suddetta commissione e' necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti. I pareri sono emessi a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
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