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D.P.R. 156/1973

Art. 368 — Categoria delle stazioni radiotelegrafiche di nave Le stazioni radiotelegrafiche di nave, ai fini del servizi…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/368parte di D.P.R. 156/1973
Art. 368. Categoria delle stazioni radiotelegrafiche di nave Le stazioni radiotelegrafiche di nave, ai fini del servizio della corrispondenza pubblica, sono ripartite in quattro categorie: 1ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radiotelegrafiche delle navi da passeggeri autorizzate a trasportare piu' di 1000 persone, che compiono viaggi internazionali della durata, tra due porti consecutivi, superiore a 24 ore. Dette stazioni debbono effettuare un servizio permanente; 2ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radiotelegrafiche delle navi da passeggeri autorizzate a trasportare da 250 a non piu' di 1000 persone, che compiono viaggi internazionali della durata, fra due porti consecutivi, superiore a 16 ore. Dette stazioni debbono effettuare il servizio di 16 ore previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni; 3ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radiotelegrafiche delle navi: a) da passeggeri non classificabili nella 1ª e nella 2ª categoria; b) da carico uguali o superiori a 1.600 tonnellate; c) da pesca uguali o superiori a 1.600 tonnellate, che compiono viaggi oltre gli stretti di Gibilterra o dei Dardanelli o il canale di Suez; d) da salvataggio abilitate a svolgere servizio ad oltre 50 miglia dalla costa. Dette stazioni debbono effettuare il servizio di 8 ore previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni; 4ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radiotelegrafiche delle navi da carico, da pesca o da salvataggio non classificabili nella 3ª categoria e quelle delle navi lusorie. Dette stazioni debbono effettuare un servizio la cui durata e' stabilita dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, durata comunque non inferiore a quella prevista per il servizio di sicurezza.

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