D.P.R. 156/1973
Art. 368 — Categoria delle stazioni radiotelegrafiche di nave Le stazioni radiotelegrafiche di nave, ai fini del servizi…
Art. 368. Categoria delle stazioni radiotelegrafiche di nave Le stazioni radiotelegrafiche di nave, ai fini del servizio della corrispondenza pubblica, sono ripartite in quattro categorie: 1ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radiotelegrafiche delle navi da passeggeri autorizzate a trasportare piu' di 1000 persone, che compiono viaggi internazionali della durata, tra due porti consecutivi, superiore a 24 ore. Dette stazioni debbono effettuare un servizio permanente; 2ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radiotelegrafiche delle navi da passeggeri autorizzate a trasportare da 250 a non piu' di 1000 persone, che compiono viaggi internazionali della durata, fra due porti consecutivi, superiore a 16 ore. Dette stazioni debbono effettuare il servizio di 16 ore previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni; 3ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radiotelegrafiche delle navi: a) da passeggeri non classificabili nella 1ª e nella 2ª categoria; b) da carico uguali o superiori a 1.600 tonnellate; c) da pesca uguali o superiori a 1.600 tonnellate, che compiono viaggi oltre gli stretti di Gibilterra o dei Dardanelli o il canale di Suez; d) da salvataggio abilitate a svolgere servizio ad oltre 50 miglia dalla costa. Dette stazioni debbono effettuare il servizio di 8 ore previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni; 4ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radiotelegrafiche delle navi da carico, da pesca o da salvataggio non classificabili nella 3ª categoria e quelle delle navi lusorie. Dette stazioni debbono effettuare un servizio la cui durata e' stabilita dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, durata comunque non inferiore a quella prevista per il servizio di sicurezza.
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