D.P.R. 156/1973
Art. 364 — Vigilanza sul servizio radioelettrico di bordo L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni eserci…
Art. 364. Vigilanza sul servizio radioelettrico di bordo L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, sull'efficienza tecnica delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche e degli apparati radioelettrici di bordo, nonche' sulla qualificazione del personale addettovi.
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