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D.P.R. 156/1973

Art. 335 — Condizioni per il rilascio della concessione La concessione di cui all'articolo precedente puo' essere rilasc…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/335parte di D.P.R. 156/1973
Art. 335. Condizioni per il rilascio della concessione La concessione di cui all'articolo precedente puo' essere rilasciata soltanto se ricorrono le seguenti condizioni: 1) che il tipo di apparecchio di cui il richiedente dichiara il possesso sia stato omologato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 2) che il richiedente dichiari per iscritto che lo scopo per il quale chiede la concessione rientra fra quelli indicati nello stesso articolo; 3) che, trattandosi di organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnino ad installare, a richiesta dell'Amministrazione, presso le stazioni, anche un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.

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