D.P.R. 156/1973
Art. 335 — Condizioni per il rilascio della concessione La concessione di cui all'articolo precedente puo' essere rilasc…
Art. 335. Condizioni per il rilascio della concessione La concessione di cui all'articolo precedente puo' essere rilasciata soltanto se ricorrono le seguenti condizioni: 1) che il tipo di apparecchio di cui il richiedente dichiara il possesso sia stato omologato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 2) che il richiedente dichiari per iscritto che lo scopo per il quale chiede la concessione rientra fra quelli indicati nello stesso articolo; 3) che, trattandosi di organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnino ad installare, a richiesta dell'Amministrazione, presso le stazioni, anche un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.
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