D.P.R. 156/1973
Art. 324 — Interconnessione Spetta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni autorizzare l'eventuale col…
Art. 324. Interconnessione Spetta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni autorizzare l'eventuale collegamento delle stazioni radioelettriche a linee telegrafiche e telefoniche per uso privato, alle condizioni stabilite nel regolamento. E' in ogni caso vietata la possibilita' di interconnessione in qualsiasi modo con le reti di telecomunicazioni ad uso pubblico.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 156/1973 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.