D.P.R. 156/1973
Art. 311 — Tariffe per il servizio commissioni La tariffa da corrispondersi per le commissioni per telefono e' stabilita…
Art. 311. Tariffe per il servizio commissioni La tariffa da corrispondersi per le commissioni per telefono e' stabilita con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio d'amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro. Quando la commissione impegni contemporaneamente tratti di linee interurbane statali e dei concessionari, nulla sara' a questi ultimi dovuto per l'impiego delle loro linee. Spetta, invece, al concessionario una percentuale per il servizio di accettazione nella misura da stabilirsi nei modi sopra indicati.
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