Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 156/1973Art. 302
D.P.R. 156/1973

Art. 302 — Servizio commissioni telefoniche Sulle linee telefoniche interurbane e' ammesso, compatibilmente con le esige…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/302parte di D.P.R. 156/1973
Art. 302. Servizio commissioni telefoniche Sulle linee telefoniche interurbane e' ammesso, compatibilmente con le esigenze del traffico ordinario, il servizio delle commissioni per telefono. La commissione deve essere formulata in linguaggio chiaro ed in lingua italiana od in altra lingua espressamente consentita. Sono ammesse soltanto le commissioni di interesse privato.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 156/1973 · fonte Normattiva ↗

← Art. 301 Art. 303 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.