D.P.R. 156/1973
Art. 299 — Fonodettatura dei telegrammi dal domicilio dell'abbonato Gli abbonati al servizio telefonico possono utilizza…
Art. 299. Fonodettatura dei telegrammi dal domicilio dell'abbonato Gli abbonati al servizio telefonico possono utilizzare gli apparecchi in loro utenza per inoltrare e ricevere telegrammi, tramite gli appositi uffici di fonodettatura, secondo le norme stabilite nel regolamento. Essi non sono tenuti a costituire uno speciale deposito, quando risultino gia' aderenti al servizio interurbano, ai sensi dell'art. 292. L'istituzione di uffici di fonodettatura e le modalita' del servizio sono stabilite dalla stessa Amministrazione, previa intesa con l'esercente telefonico.
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