D.P.R. 156/1973
Art. 295 — Utilizzazione di circuiti telefonici diretti Chiunque puo' chiedere l'uso di un collegamento telefonico diret…
Art. 295. Utilizzazione di circuiti telefonici diretti Chiunque puo' chiedere l'uso di un collegamento telefonico diretto punto a punto per effettuare conversazioni telefoniche fra due sedi di sua pertinenza ubicate nella stessa rete urbana o in reti urbane diverse. Il collegamento telefonico diretto punto a punto puo' essere richiesto anche fra due sedi di pertinenza di due soggetti diversi. Il collegamento telefonico diretto punto a punto puo' essere dato in uso compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio sulla rete a commutazione.
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