D.P.R. 156/1973
Art. 28 — Determinazione dell'indennita' per le corrispondenze ed i pacchi affidati alla posta L'ammontare dell'indenni…
Art. 28. Determinazione dell'indennita' per le corrispondenze ed i pacchi affidati alla posta L'ammontare dell'indennita' per la corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta, nei casi in cui essa e' dovuta a norma del presente decreto, e' determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.
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