D.P.R. 156/1973
Art. 241 — Prescrizioni per gli impianti di energia elettrica Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacque…
Art. 241. Prescrizioni per gli impianti di energia elettrica Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata puo' essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla-osta dell'Amministrazione ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica. Il predetto nulla-osta e' rilasciato dal direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio, per le linee elettriche: a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062; b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di telecomunicazioni; c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'art. 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. In questo ultimo caso per i tratti di linee che abbiano interferenze con impianti di telecomunicazioni, i competenti organi dell'amministrazione ne subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei progetti. Per l'esecuzione, invece, di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, e' necessario sempre il preventivo consenso dell'Amministrazione che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nullaosta dell'Amministrazione. Le determinazioni su quanto previsto nei precedenti commi terzo, quarto e quinto possono essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione.
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