D.P.R. 156/1973
Art. 218 — Violazione degli obblighi Salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave, chiunque stabili…
Art. 218. Violazione degli obblighi Salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave, chiunque stabilisce od esercita impianti di telecomunicazioni per finalita' o con modalita' diverse da quelle indicate negli atti di concessione, e' punito con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000. I contravventori che per effetto della infrazione commessa, si sono sottratti al pagamento di un maggior canone, sono tenuti a corrispondere una somma pari al doppio del corrispettivo a cui si sono sottratti; tale somma non potra' essere inferiore a L. 20.000. Per ogni altra violazione di obblighi della concessione, la Amministrazione puo' imporre il pagamento di una penale nella misura prevista dal regolamento o nell'atto di concessione. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' dell'Amministrazione di disporre la sospensione in via cautelare e di pronunciare la decadenza della concessione.
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