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D.P.R. 156/1973

Art. 20 — Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria Il reclamo per oggetti o somme affidati all'Amministrazio…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/20parte di D.P.R. 156/1973
Art. 20. Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria Il reclamo per oggetti o somme affidati all'Amministrazione o per ottenere le indennita' o i rimborsi previsti dal presente decreto deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi. Salvo quanto previsto dal successivo art. 21 l'azione giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni regolati con il presente decreto non puo' essere proposta se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto. L'azione stessa si prescrive in tre anni.

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