D.P.R. 156/1973
Art. 190 — Estinzione della concessione La durata della concessione e' stabilita nel provvedimento che l'accorda
Art. 190. Estinzione della concessione La durata della concessione e' stabilita nel provvedimento che l'accorda. La concessione si estingue, oltre che per scadenza del termine: 1) per decadenza, per revoca o per riscatto; 2) per morte o per sopravvenuta incapacita' legale del concessionario, o, nei casi di persona giuridica, quando essa perda la personalita' giuridica; 3) per perdita della cittadinanza italiana o, nei casi di persona giuridica, per perdita della nazionalita' italiana, nei casi in cui sono richiesti tali requisiti; 4) per fallimento.
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