Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 156/1973Art. 185
D.P.R. 156/1973

Art. 185 — Approvazione dei progetti per impianti di telecomunicazioni Gli impianti di telecomunicazioni, eccettuati que…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/185parte di D.P.R. 156/1973
Art. 185. Approvazione dei progetti per impianti di telecomunicazioni Gli impianti di telecomunicazioni, eccettuati quelli cui si riferiscono il secondo comma dell'art. 183 ed il quarto e quinto comma dell'art. 184, non possono essere eseguiti se i relativi progetti non siano stati preventivamente approvati dall'Amministrazione, salvo che non sia diversamente stabilito nel regolamento. Per gli impianti delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei concessionari ad uso pubblico, nel regolamento o negli atti di concessione sono stabiliti i casi in cui occorre la preventiva approvazione dei progetti. Rimangono ferme le autorizzazioni amministrative e le prescrizioni previste da leggi speciali. L'approvazione del progetto importa dichiarazione di pubblica utilita', nei casi e nella forma previsti dall'art. 231 del presente decreto.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 156/1973 · fonte Normattiva ↗

← Art. 184 Art. 186 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.