Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 156/1973Art. 177
D.P.R. 156/1973

Art. 177 — Buoni versati per cauzione I buoni postali fruttiferi sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le c…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/177parte di D.P.R. 156/1973
Art. 177. Buoni versati per cauzione I buoni postali fruttiferi sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le cauzioni definitive da prestarsi nell'interesse dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altra pubblica amministrazione. Per tali effetti i buoni saranno depositati presso la direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, e saranno passibili soltanto di incameramento a favore dell'ente cauzionato, nei casi previsti dalle leggi o dal contratto. Il deposito dei buoni e' esente da tassa di custodia.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 156/1973 · fonte Normattiva ↗

← Art. 176 Art. 178 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.