D.P.R. 156/1973
Art. 177 — Buoni versati per cauzione I buoni postali fruttiferi sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le c…
Art. 177. Buoni versati per cauzione I buoni postali fruttiferi sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le cauzioni definitive da prestarsi nell'interesse dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altra pubblica amministrazione. Per tali effetti i buoni saranno depositati presso la direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, e saranno passibili soltanto di incameramento a favore dell'ente cauzionato, nei casi previsti dalle leggi o dal contratto. Il deposito dei buoni e' esente da tassa di custodia.
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