D.P.R. 156/1973
Art. 165 — Depositi giudiziari o proventi di cancelleria Gli uffici postali sono autorizzati a ricevere versamenti in de…
Art. 165. Depositi giudiziari o proventi di cancelleria Gli uffici postali sono autorizzati a ricevere versamenti in denaro per depositi giudiziari o proventi di cancelleria, a norma delle disposizioni vigenti in materia civile e penale. Tali depositi sono infruttiferi e sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione.
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