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D.P.R. 156/1973

Art. 159 — Rimborsi sui libretti nominativi I rimborsi sui libretti nominativi vengono fatti esclusivamente agli intesta…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/159parte di D.P.R. 156/1973
Art. 159. Rimborsi sui libretti nominativi I rimborsi sui libretti nominativi vengono fatti esclusivamente agli intestatari dei libretti od ai loro rappresentanti, procuratori o delegati. La delega e' ammessa soltanto per i rimborsi richiesti agli uffici di emissione. Sui libretti intestati a minorenni senza dichiarazione di rappresentanza, i rimborsi vengono fatti ai minorenni medesimi, tranne il caso di opposizione da parte dei rappresentanti legali. Se i minorenni non hanno compiuto i 10 anni, debbono essere accompagnati, per riscuotere, da uno dei genitori, o dal tutore o da altra persona di notoria probita', la quale convalidi con la propria firma la loro firma di quietanza. Sui libretti intestati ad interdetti, o vincolati a favore di minori, i rimborsi sono soggetti alle norme del codice civile.

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