D.P.R. 156/1973
Art. 150 — Rilascio di una ricevuta per ciascun deposito Per ogni deposito eseguito nelle casse di risparmio postali, l'…
Art. 150. Rilascio di una ricevuta per ciascun deposito Per ogni deposito eseguito nelle casse di risparmio postali, l'ufficio deve rilasciare al depositante una ricevuta, la cui efficacia e' stabilita dall'art. 166.
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