Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 156/1973Art. 119
D.P.R. 156/1973

Art. 119 — Reclamo - Termine di decadenza I reclami per il servizio delle riscossioni devono essere presentati, sotto pe…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/119parte di D.P.R. 156/1973
Art. 119. Reclamo - Termine di decadenza I reclami per il servizio delle riscossioni devono essere presentati, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data dell'impostazione, salvo l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto per il servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando l'Amministrazione abbia provveduto con tali mezzi al rimborso dei titoli stessi.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 156/1973 · fonte Normattiva ↗

← Art. 118 Art. 120 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.