D.P.R. 156/1973
Art. 109 — Vaglia di servizio Per la trasmissione di fondi nell'interesse dei servizi, cui provvede l'Amministrazione de…
Art. 109. Vaglia di servizio Per la trasmissione di fondi nell'interesse dei servizi, cui provvede l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' per il pagamento di somme dovute a terzi dalla Amministrazione, gli uffici emettono vaglia in esenzione di tassa (vaglia di servizio). L'uso del vaglia di servizio puo' essere consentito all'Azienda di Stato che esercita i servizi telefonici. La convenzione, che regola i rapporti fra essa e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, prevista dall'art. 34 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, determina le modalita' e le condizioni della concessione.
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