D.P.R. 633/1972
Art. 65 — Obblighi dei pubblici ufficiali E' vietato ai giudici, agli arbitri, ai notai, agli impiegati delle pubbliche…
Art. 65. Obblighi dei pubblici ufficiali E' vietato ai giudici, agli arbitri, ai notai, agli impiegati delle pubbliche amministrazioni e agli altri pubblici ufficiali di ricevere, in ragione del loro ufficio, fatture emesse dai soggetti di cui agli articoli 4 e 5 se coloro che le presentano o le esibiscono non abbiano provato di averne inviato copia al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.
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