D.P.R. 633/1972
Art. 43 — Violazioni dell'obbligo di dichiarazione Chi non presenta una delle dichiarazioni previste negli articoli 27,…
Art. 43. Violazioni dell'obbligo di dichiarazione Chi non presenta una delle dichiarazioni previste negli articoli 27, 28 e 31 e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per il piu' breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena pecuniaria da una a due volte la differenza. L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti commi, con la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire. Per la mancata presentazione dell'elenco dei clienti, di cui al primo comma dell'art. 29, si applica la pena pecuniaria da lire cinquecentomila e due milioni; per la mancata presentazione dell'elenco riepilogativo di cui al secondo comma dello stesso articolo, la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a cinque milioni. La presentazione degli elenchi si considera omessa se i dati in essi contenuti sono inesatti o incompleti; tuttavia la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applica se sono privi di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di presentazione dell'elenco. Chi non presenta la dichiarazione prevista nell'art. 35 e' punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione. La stessa sanzione si applica a chi non presenta l'allegato previsto nel terzo comma dell'art. 35 e a chi presenta la dichiarazione o l'allegato con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la identificazione del contribuente.
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Abroga · 1
- D.lgs 471/12 — Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di iautoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 43.
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