D.P.R. 633/1972
Art. 37 — Presentazione delle dichiarazioni Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte d…
Art. 37. Presentazione delle dichiarazioni Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale. Le dichiarazioni sono presentate all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. Le dichiarazioni possono anche essere spedite all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione. La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli, registri ed atti dell'ufficio non risulti pervenuta non puo' essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata.
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- D.lgs 241/07 — Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazautoritativoha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 37, commi 1 e 2.
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