D.P.R. 633/1972
Art. 35 — Inizio dell'attivita' I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territor…
Art. 35. Inizio dell'attivita' I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Dalla dichiarazione devono risultare: 1) la ditta, denominazione o ragione sociale e il nome e cognome del soggetto, se persona fisica, o di almeno un rappresentante dell'ente, societa', associazione o altra organizzazione; 2) il domicilio o la residenza e, per i soggetti domiciliati all'estero, l'ubicazione della stabile organizzazione; 3) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, con l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni. Nel caso di successiva variazione di alcuno degli elementi di cui ai precedenti commi deve esserne data notizia all'ufficio in allegato alla prima dichiarazione mensile successiva ovvero, per i soggetti non tenuti a presentarla, con apposita dichiarazione entro trenta giorni dalla variazione. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione dell'art. 31, dell'art. 32, dell'art. 33 o del quarto comma dello art. 34, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita, con facolta' di avvalersi immediatamente delle disposizioni dell'art. 31, del terzo comma dell'art. 32 o del secondo comma dello art. 33. Se la dichiarazione non viene presentata o non contiene le indicazioni prescritte l'imposta e' applicata nei modi normali.
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- D.L. 223/07 — Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. n. 183/L G.U. 11/08/2006, n. 186) ha disposto (con l'art. 37, comma 18) l'introduzione dei commi 15-bis e 15-ter all'art. 35.
- D.L. 78/05 — Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' ecoautoritativo, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. n. 174/L, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176) ha disposto (con l'art. 27, comma 1, lettera a)) l'introduzione della lettera…
- D.L. 98/07 — Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164), ha disposto (con l'art. 23, comma 22) l'introduzione del comma 15-quinquies all'art. 35.
- D.lgs 241/07 — Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazautoritativoha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 35-bis, comma 1.
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