Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 633/1972Art. 11
D.P.R. 633/1972

Art. 11 — Operazioni permutative e dazioni in pagamento Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in c…

ELI /it/dpr/1972/10/26/633/art/11parte di D.P.R. 633/1972
Art. 11. Operazioni permutative e dazioni in pagamento Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell'art. 14, non supera il cinque per cento del corrispettivo in denaro.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 633/1972 · fonte Normattiva ↗

← Art. 10 Art. 12 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.