D.P.R. 748/1972
Art. 76 — Rinvio alle disposizioni generali
Art. 76. (Rinvio alle disposizioni generali) Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano le disposizioni, con esso compatibili, relative alle corrispondenti carriere direttive. I riferimenti alle attuali qualifiche di dette carriere si intendono estesi a quelle dirigenziali secondo la corrispondenza risultante dall'allegato I. L'accantonamento dei posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici, in relazione a particolari posizioni di stato nelle qualifiche superiori, e' effettuato per i dirigenti, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva. Ai fini di quanto previsto agli articoli 54, 59, 60, 61, 62, 64, 67 e 68 del presente decreto, il richiamo alle qualifiche di direttore di sezione, direttore aggiunto di divisione, direttore di divisione e ispettore generale deve intendersi riferito, per quanto riguarda il personale che progredisce soltanto per classi di stipendio, ai parametri di stipendio corrispondenti alle qualifiche suddette. Sono abrogate le norme incompatibili con il presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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