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D.P.R. 748/1972

Art. 6 — Funzioni dei primi dirigenti

ELI /it/dpr/1972/06/30/748/art/6parte di D.P.R. 748/1972
Art. 6. (Funzioni dei primi dirigenti) I funzionari con la qualifica di primo dirigente esercitano le funzioni di direttore di divisione, di vice consigliere ministeriale con compiti di studio e ricerca, di ispettore capo, di capo di ufficio periferico con circoscrizione provinciale o di altri di particolare importanza. Negli uffici periferici diretti da dirigenti con qualifica superiore, essi sono preposti alle ripartizioni di livello corrispondente alla divisione, ove esistano, o svolgono altre funzioni di pari rilevanza previste dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni.

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