D.P.R. 748/1972
Art. 56 — Carriere con ordinamento particolare
Art. 56. (Carriere con ordinamento particolare) Restano salve le speciali disposizioni che per particolari carriere direttive prevedono l'inizio da una qualifica superiore a consigliere o una piu' favorevole progressione giuridica o economica, senza pregiudizio del conseguimento delle ulteriori piu' elevate classi di stipendio ai sensi del precedente art. 55.
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