D.P.R. 748/1972
Art. 54 — Promozione a direttore aggiunto di divisione
Art. 54. (Promozione a direttore aggiunto di divisione) I posti disponibili nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, sono conferiti per 3 quinti secondo il turno di anzianita' senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione e per 2 quinti mediante scrutinio per merito comparativo ai direttori di sezione, o equiparati, dello stesso ruolo, con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica. I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi secondo il turno di anzianita'.
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