Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 748/1972Art. 52
D.P.R. 748/1972

Art. 52 — Attribuzioni del personale direttivo

ELI /it/dpr/1972/06/30/748/art/52parte di D.P.R. 748/1972
Art. 52. (Attribuzioni del personale direttivo) L'art. 154 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e' sostituito dal seguente: "Il personale direttivo con qualifica non superiore a direttore aggiunto di divisione svolge, in collaborazione con i funzionari dirigenti, compiti di studio, ricerca, progettazione, vigilanza e controllo; partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione. Il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, e' preposto alla direzione degli uffici esterni non riservati alla competenza dei dirigenti, alla direzione delle sezioni o dei reparti di particolare rilevanza e, occorrendo, al coordinamento di piu' sezioni o reparti; nei casi stabiliti dalla legge puo', ove non sia possibile provvedervi a mezzo dei dirigenti, rappresentare l'Amministrazione e curarne gli interessi presso gli enti e societa' sottoposti alla vigilanza dello Stato. Il personale con qualifica di direttore di sezione o equiparata e' preposto alla direzione delle sezioni e dei reparti".

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 748/1972 · fonte Normattiva ↗

← Art. 51 Art. 53 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.