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D.P.R. 748/1972

Art. 46 — Dirigenti per i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

ELI /it/dpr/1972/06/30/748/art/46parte di D.P.R. 748/1972
Art. 46. (Dirigenti per i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) Per la nomina a dirigente superiore per i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allo art. 2, comma secondo, della legge 23 febbraio 1968, n. 125, intendendosi sostituiti ai funzionari della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato i funzionari del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente. In via transitoria al concorso sono anche ammessi gli impiegati della citata carriera direttiva che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano qualifica con parametro non inferiore a 387.

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