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D.P.R. 748/1972

Art. 31 — Dirigenti amministrativi e dei ruoli e qualifiche speciali

ELI /it/dpr/1972/06/30/748/art/31parte di D.P.R. 748/1972
Art. 31. (Dirigenti amministrativi e dei ruoli e qualifiche speciali) Le materie di cui agli articoli 4, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 24 quinto comma e, limitatamente alle promozioni per merito comparativo, 54, primo comma, restano disciplinate, per quanto riguarda i funzionari amministrativi e dei ruoli e qualifiche speciali dell'Amministrazione degli affari esteri, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, secondo comma, e 18 sono applicabili secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 27 del presente decreto. L'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' abrogato ad eccezione del secondo comma quale modificato dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077. Le promozioni ad ispettore generale amministrativo ed a ispettore superiore amministrativo del ruolo ad esaurimento ai sensi degli articoli 61 e 65 del presente decreto restano disciplinate dal precedente ordinamento con esclusione delle disposizioni concernenti le aliquote degli scrutinandi, la partecipazione ai corsi ed i requisiti di servizio.

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