D.P.R. 748/1972
Art. 27 — Carriera diplomatica
Art. 27. (Carriera diplomatica) La carriera diplomatica continua ed essere regolata dall'ordinamento speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Ad essa si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2, 3, 7, 10 primo comma, 11, 14, 19 primo e secondo comma, 20, 21, 67 e 68 del presente decreto. Le disposizioni degli articoli 8 secondo e terzo comma, 9 e 10 secondo comma, si applicano, di norma, ai funzionari preposti rispettivamente agli uffici ed ai reparti previsti, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Le attribuzioni di cui agli articoli 8 secondo e terzo comma e 10 secondo comma possono essere esercitate, in relazione alla disciplina conseguente dall'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dai funzionari preposti ai gruppi di uffici previsti dall'art. 17 del decreto stesso.
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