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D.P.R. 748/1972

Art. 2 — Compiti dei dirigenti

ELI /it/dpr/1972/06/30/748/art/2parte di D.P.R. 748/1972
Art. 2. (Compiti dei dirigenti) I dirigenti attendono ai seguenti compiti: direzione, con connessa potesta' decisoria, di ampie ripartizioni delle Amministrazioni centrali, dei piu' importanti uffici periferici e delle maggiori ripartizioni di quelli con circoscrizione non inferiore alla provincia; studio e ricerca; consulenza, progettazione, programmazione; emanazione, in relazione alle direttive generali impartite dal Ministro, di istruzioni e disposizioni per la applicazione di leggi e regolamenti; propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo, al fine di assicurare la legalita', l'imparzialita', l'economicita', la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attivita' dei dipendenti uffici; partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno alla Amministrazione; rappresentanza dell'Amministrazione e cura degli interessi della medesima presso gli enti e le societa' sottoposte alla vigilanza dello Stato, nei casi previsti dalla legge. I dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici hanno, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione nei confronti dei terzi, fermo restando il disposto di cui alla legge 25 marzo 1958, n. 260, e successive integrazioni e modificazioni. Le funzioni e le attribuzioni particolari dei dirigenti delle diverse qualifiche sono stabilite negli articoli seguenti. Ai fini di quanto previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i dirigenti precedono nell'ordine gli impiegati delle altre qualifiche della carriera direttiva.

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