D.P.R. 748/1972
Art. 16 — Incarichi di funzioni dirigenziali
Art. 16. (Incarichi di funzioni dirigenziali) La dirigenza di una direzione generale o di altro ufficio centrale o periferico equiparato o superiore, ove sussista la corrispondente vacanza nel ruolo organico, puo' essere conferita per incarico a tempo determinato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a dipendenti dello Stato non appartenenti all'Amministrazione interessata e aventi funzioni o qualifiche equipollenti, o superiori, nonche' ad estranei all'Amministrazione dello Stato, qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta. L'incarico non puo' avere durata superiore al biennio, non e' rinnovabile e puo' essere revocato con le stesse modalita' del conferimento. Fino a quando non sia stata disposta la revoca dell'incarico, il corrispondente posto vacante in ruolo organico e' indisponibile. All'estraneo all'Amministrazione dello Stato cui sia stato conferito l'incarico dirigenziale ai sensi del primo comma compete, quale retribuzione onnicomprensiva, in considerazione dell'orario complessivo di lavoro nonche' delle responsabilita' inerenti alla funzione esercitata, una indennita' mensile pari al trattamento economico mensile spettante ai dirigenti generali, o superiori, di corrispondente funzione. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti gli impiegati civili non di ruolo dello Stato. Per i dipendenti dello Stato si osserva il disposto di cui all'art. 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Analogamente si provvede per i dipendenti degli enti pubblici salvo che per l'onere della spesa che viene posto a carico dell'Amministrazione statale di servizio. Durante l'incarico, sono estese all'incaricato di funzioni dirigenziali le disposizioni concernenti le incompatibilita' e le responsabilita' previste per i funzionari di ruolo di corrispondente funzione, nonche' quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ordinario e al divieto di percepire le indennita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativonel modificare l'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in S.O. n.14, relativo alla G.U. 6/2/1993, n. 30), ha conseguentemente disposto (con l'art. 43, comma 2) l'abrogazione dell'art. 1…
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha confermato (con l'art. 72, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'art. 16.
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