D.P.R. 748/1972
Art. 10 — Attribuzioni particolari dei dirigenti preposti all'amministrazione del personale
Art. 10. (Attribuzioni particolari dei dirigenti preposti all'amministrazione del personale) Spetta al dirigente con funzioni di capo del personale, salvo quanto attribuito dal presente decreto alla competenza di altri organi, l'emanazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico, alla carriera ed al trattamento economico del personale delle diverse carriere e l'obbligo di promuovere l'azione disciplinare quando venga a conoscenza di atti che comportano responsabilita' disciplinare. Restano, comunque, riservati alla competenza del Ministro i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego, alle promozioni, ai trasferimenti di sede, nonche' le autorizzazioni di missione all'estero, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio ed i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa. Spettano ai direttori delle divisioni che amministrano il personale nell'ambito della competenza del proprio ufficio: la concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, esclusa quella per motivi di famiglia; l'attribuzione dei benefici combattentistici, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici di stipendio anche anticipati; la liquidazione delle indennita' di missione e di trasferimento; l'adozione dei provvedimenti relativi al riconoscimento di anzianita' ai fini di carriera, al riscatto di servizi pre-ruolo ai fini del trattamento di quiescenza e alla liquidazione delle pensioni; l'emanazione dei ruoli di spesa fissa. Restano ferme le competenze dei consigli di amministrazione e delle commissioni di disciplina. Sono, inoltre, fatte salve le competenze gia' devolute agli organi periferici.
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Abroga · 1
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativonel modificare l'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in S.O. n.14, relativo alla G.U. 6/2/1993, n. 30), ha conseguentemente disposto (con l'art. 43, comma 2) l'abrogazione dell'art. 1…
Modifica · 1
- D.lgs 387/10 — Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraautoritativonel modificare l'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in S.O. n.14 relativo alla G.U. 6/2/1993, n. 30), ha conseguentemente disposto (con l'art. 21, comma 1) la modifica dell'art. 10.
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